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Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento dei nitrati provenienti da fonti agricole"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1999 -
Supplemento Ordinario n. 146
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane;
Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole;
Vista la direttiva 98 /15 /CE, recante modifica della direttiva 91/271 /CEE, per
quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli articoli 36 e 37
che prevedono il recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE e ogni
necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo
ed organico della normativa vigente;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 17 che
delega il Governo ad apportare "le modificazioni ed integrazioni necessaire al
coordinamento e il riordino della normativa vigente in materia di tutela delle
acque dall'inquinamento";
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni,
concernente disposizioni . in materia di risorse idriche;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e
integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 3 dicembre 1998 e del 15 gennaio 1999;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
21 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole, dei lavori pubblici,
dei trasporti e. della navigazione, delle finanze, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per gli affari regionali, di grazia e
giustizia, degli affari esteri e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
Articolo 1
(Finalita')
1. Il presente decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle
acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire, e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi
idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni
di quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorita'
per quelle potabili;
d) mantenere la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonche'
la capacita' di sostenere comunita' animali e vegetali ampie e ben
diversificate.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso
i seguenti strumenti:
a) l'individuazione di obiettivi di qualita' ambientale e per specifica
destinazione dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di
ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonche' la
definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualita' del corpo
recettore;
d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli
scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge 5
gennaio 1994, n. 36;
e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) l'individuzione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al
ritualizzo ed al riciclo delle risorse idriche.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente
decreto nel rispetto di quelle disposizioni in esso contenute che, per la loro
natura riformatrice, costituiscono principi fondamentali della legislazione
statale ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Le regioni
a statuto speciale e le province. autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione al presente decreto secondo quanto previsto dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "abitante equivalente": il carico organico biodegradabile avente una
richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno
al giorno;
b) "acque ciprinicole": le acque in cui vivono o possono vivere pesci
appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici
e le anguille;
c) "acque costiere": le acque al di fuori della linea di bassa marea o del
limite esterno di un estuario;
d) "acque salmonicole": le acque in cui vivono o possono vivere pesci
appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e) "estuario": l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere
alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con
decreto del Ministro dell'ambiente; in via transitoria sono fissati a
cinquecento metri dalla linea di costa;
f) "acque dolci": le acque che si presentano in natura con una bassa
concentrazione di sali e sono considerate appropriate per l'estrazione e il
trattamento al fine di produrre acqua potabile;
g) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e
da attivita' domestiche;
h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da
edifici in cui si svolgono attivita' commerciali o industriali, diverse dalle
acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
i) "acque reflue urbane": acque reflue
domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
l) "acque sotterranee": le acque che si trovano al di sotto della superficie
del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il
sottosuolo;
m) "agglomerato": area in cui la popolazione ovvero le attivita' economiche
sono sufficientemente concentrate cosi' da rendere possibile la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue, urbane verso un sistema di trattamento di
acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
n) "applicazione al terreno": l'apporto di materiale al terreno mediante
spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento,
mescolatura con gli strati superficiali del terreno;
o) "autorita' d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
p) "bestiame": si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;
q) "composto azotato": qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto
allo stato molecolare gassoso;
r) "concimi chimici": qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento
industriale;
s) "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di
lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
t) "eutrofizzazione": arricchimento delle acque in nutrienti, in particolare
modo di composti dell'azoto ovvero del fosforo, che provoca una proliferazione
delle alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata
perturbazione dell'equilibrio degli, organismi presenti nell'acqua e della
qualita' delle acque interessate;
u) "fertilizzante": fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984,
n.748, ai fini del presente decreto e' fertilizzante qualsiasi sostanza
contenente, uno o piu' composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la
crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i
residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera v);
v) "fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati,
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque, reflue urbane;
z) "inquinamento": lo scarico effettuato direttamente o indirettamente
dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze
siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi
e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri
usi legittimi delle acque;
aa) "rete fognaria": il sistema di condotta per la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
bb) "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite
condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle
acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo
trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti
all'articolo 40;
cc) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
dd) "trattamento appropriato": il trattamento
delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento
che dopo lo scarico garantisca la conformita' dei corpi idrici recettori ai
relativi obiettivi di qualita' ovvero sia conforme alle disposizioni del
presente decreto;
ee) "trattamento primario": il trattamento delle
acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la
sedimentazione, dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito
dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima
dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano
ridotti almeno del 50%;
ff) "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue urbane mediante
un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni
secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui
alla tabella 1 dell'allegato 5;
gg) "stabilimento industriale" o, semplicemente, "stabilimento": qualsiasi
stabilimento nel quale si svolgono attivita' commerciali o industriali che
comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle
sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo
produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
hh) "valore limite di emissione": limite di accettabilita' di una sostanza
inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso
per unita' di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unita' di
tempo;
ii) "zone vulnerabili": zone di territorio che scaricano direttamente o
indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque gia'
inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
Articolo 3
(Competenze)
1. Le competenze nelle materie disciplinate dal presente decreto sono stabilite
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dagli altri provvedimenti
statali e regionali adottati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le autorita' di bacino,
l'Agenzia nazionale e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
assicurano l'esercizio delle competenze gia' spettanti alla data di entrata in
vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59, fino all'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1.
3. In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattivita'' che comporti inadempimento agli
obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave
pregiudizio alla salute e all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di
informazione, il Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformita' all'articolo
5 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, fermi restando i poteri di
ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessita', nonche'
quanto disposto dall'articolo 53.
4. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del presente decreto sono
stabilite negli allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano; attraverso i medesimi
regolamenti possono altresi' essere modificati gli allegati al presente decreto
per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o
tecnologiche.
5. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto dei
Ministri competenti per materia, si provvede alla modifica degli allegati al
presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate
dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalita' esecutive
e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea
recepite dal presente decreto.
6. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di
programma con le competenti autorita', concorrono alla realizzazione di azioni
di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della
loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della
fitodepurazione.
7. Le regioni assicurano la piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo
stato di qualita' delle acque e trasmettono all'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente i dati conoscitivi e le informazioni relative
all'attuazione del presente decreto, nonche' quelli prescritti dalla disciplina
comunitaria, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo
nazionale ambientale, le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri
interessati e al Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione
europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le
regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente i provvedimenti
adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli
obblighi internazionali assunti.
8. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione.
9. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate
all'attuazione del presente decreto in particolare in sede di elaborazione,
revisione e aggiornamento dei piani di tutela.
TITOLO II
OBIETTIVI DI QUALITA'
Capo 1
(Obiettivo di qualita' ambientale e obiettivo di qualita' per specifica
destinazione)
Articolo 4
(Disposizioni generali)
1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e
sotterranee, il presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualita'
ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualita' per
specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 6, da garantirsi
su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in funzione della capacita'
dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di
supportare comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo stato dei
corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla
vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione del presente decreto sono adottate, mediante il piano di tutela
delle acque di cui all'articolo 44, misure atte a conseguire i seguenti
obiettivi entro il 31 dicembre 2016:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e
sotterranei l'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato di
"buono" come definito nell'Allegato 1;
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di qualita' ambientale "elevato"
come definito nell'Allegato 1;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi idrici a specifica
destinazione di cui all'articolo 6 gli obiettivi di qualita' per specifica
destinazione di cui all'allegato 2, salvo i termini di adempimento previsti
dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualita' ambientale
e per specifica destinazione che prevedano per gli stessi parametri valori
limite diversi, devono essere rispettati quelli piu' cautelativi; quando i
limiti piu' cautelativi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di
qualita' ambientale, il rispetto degli stessi decorre dal 31 dicembre 2016.
6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualita'
ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica destinazione.
7. Le regioni possono altresi' definire obiettivi di qualita' ambientale piu'
elevati, nonche' individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi
obiettivi di qualita'.
Articolo 5
(Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale)
1. Entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati
del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni
identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe
di qualita' corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono
e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli
obiettivi di qualita' ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e
b), tenendo conto del carico massimo ammissibile ove fissato sulla base delle
indicazioni dell'autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale per
i corpi idrici sovraregionali, assicurando in ogni caso per tutti i corpi
idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato "buono", entro
il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di
esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente" di cui
all'allegato 1.
4. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per i corpi idrici
che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato
"buono" entro il 31 dicembre 2016.
5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualita' ambientale,
meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle
seguenti condizioni:
a) il corpo idrico ha subito gravi ripercussioni in conseguenza dell'attivita'
umana che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un
significativo miglioramento dello stato qualitativo;
b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualita' previsto non e' perseguibile a
causa della natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza;
c) l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali, quali alluvioni e
siccita'.
6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la definizione di obiettivi
meno rigorosi e' consentita purche' i medesimi non comportino l'ulteriore
deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui al
comma 5, lettera b), non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi
fissati dal presente decreto in altri corpi idrici all'interno dello stesso
bacino idrografico.
7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i piani di tutela devono comprendere le
misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti
integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi
delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonche' le relative misure, sono rivisti
almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come
aggiornamento del piano.
Articolo 6
(Obiettivo di qualita' per specifica destinazione)
1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee
alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, commi 4 e 5, per le acque
indicate al comma 1, e' perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di qualita'
per specifica destinazione stabilito nell'allegato 2, fatta eccezione per le
acque di balneazione.
3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico,
stabiliscono programmi, che vengono recepiti nel piano di tutela, per
mantenere, ovvero adeguare, la qualita' delle acque di cui al comma 1
all'obiettivo di qualita' per specifica destinazione. Relativamente alle acque
di cui al comma 1 le regioni predispongono apposito elenco che provvedono ad
aggiornare periodicamente.
Capo II
Acque a specifica destinazione
Articolo 7
(Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile)
1. Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione
di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3
secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla
tabella 1/A dell'allegato 2.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui
al comma 1 sono sottoposte ai seguenti trattamenti:
a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e
disinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e classificazione delle
acque di' cui ai commi 1 e 2 al Ministero della sanita', che provvede al
successivo inoltro alla Commissione europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche
e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della
categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo nel caso in
cui non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a
condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta
di rispettare le norme di qualita' delle acque destinate al consumo umano.
Articolo 8
(Deroghe)
1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le
regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui alla tabella 1/A
dell'allegato 2:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato 2 tabella 1/A dal
simbolo (o) in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni
geografiche particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune
sostanze con superamento dei valori fissati per le categorie A1, A2 e A3;
d) nel caso di laghi poco profondi e con acque quasi stagnanti, per i parametri
indicati con un asterisco nell'Allegato 2, tabella 1/A, fermo restando che tale
deroga e' applicabile unicamente ai laghi aventi una profondita' non superiore
ai 20 metri, che per rinnovare le loro acque impieghino piu' di un anno e nel
cui specchio non defluiscano acque di scarico.
2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo
per la salute pubblica.
Articolo 9
(Acque di balneazione)
1. Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive
modificazioni.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del
citato decreto Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 le regioni, entro
l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto e, successivamente, prima dell'inizio della stagione balneare,
con periodicita' annuale, comunicano al Ministero dell'ambiente, secondo le
modalita' indicate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7, tutte le
informazioni relative alle cause ed alle misure che intendono adottare.
Articolo 10
(Acque dolci idonee alla vita dei pesci)
1. Ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o
miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:
a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve
naturali dello Stato, nonche' di parchi e riserve naturali regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati
nei predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate "di
importanza internazionale" ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio
1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica del 13
marzo 1976, n. 448, sulla protezione delle zone umide, nonche' quelle comprese
nelle "oasi di protezione della fauna", istituite dalle regioni e province
autonome ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n.157;
d) le acque dolci superficiali che, ancorche' non comprese nelle precedenti
categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico,
ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o
vegetali rare o in via di estinzione, ovvero in quanto sede di complessi
ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresi', sede di antiche e
tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di
sostenibilita' ecologica ed economica.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e degli articoli 11, 12
e 13, le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati
per l'allevamento intensivo delle specie ittiche, nonche' i canali artificiali
adibiti a uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per
l'allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.
3. Le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualita'
conformi con quelli imperativi previsti dalla tabella 1/B dell'allegato 2, sono
classificate, entro quindici mesi dalla designazione, come acque dolci
"salmonicole" o "ciprinicole".
4. La designazione e la classificazione ai sensi dei commi 1 e 3 sono effettuate
dalle regioni, ricorrendone le condizioni, devono essere gradualmente estese
sino a coprire l'intero corpo idrico, ferma restando la possibilita' di
designare e classificare nell'ambito del medesimo, tratti come "acqua
salmonicola" e tratti come "acqua ciprinicola".
5. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della
qualita' delle acque, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
della provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano
provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi
ovvero degli usi delle acque.
Articolo 11
(Successive designazioni e revisioni)
1. Le regioni sottopongono a revisione la designazione e la classificazione di
alcune acque dolci idonee alla vita dei pesci in funzione di elementi
imprevisti o sopravvenuti.
Articolo 12
(Accertamento della qualita' delle acque idonee alla vita dei pesci)
1. Le acque designate e classificate si considerano idonee, alla vita dei pesci
se rispondono ai requisiti riportati nella tabella 1/B dell'allegato 2.
2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o piu' valori dei
parametri riportati nella tabella 1/B dell'Allegato 2, le autorita' competenti
al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a
causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi e propongono
all'autorita' competente le misure appropriate.
3. Ai fini di una piu' completa valutazione delle qualita' delle acque, le
regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica
delle acque designate e classificate.
Articolo 13
(Deroghe)
1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per essere idonee
alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al rispetto dei parametri
indicati nella tabella 1/B dell'allegato 2, dal simbolo (o), in caso di
circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e,
quanto al rispetto dei parametri riportati nella medesima tabella, per
arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza
intervento diretto dell'uomo.
Articolo 14
(Acque destinate alla vita dei molluschi)
1. Le regioni designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre,
che sono sede di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e
gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la
vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualita' dei
prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.
2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla
revisione delle designazioni gia' effettuate, in funzione dell'esistenza di
elementi imprevisti al momento della designazione.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della
qualita' delle acque, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della
provincia e il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano
provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi
ovvero degli usi delle acque.
Articolo 15
(Accertamento della qualita' delle acque destinate alla vita dei molluschi)
1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 14 devono rispondere ai requisiti
di qualita' di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2.
2. Qualora le acque designate non risultano conformi ai requisiti di cui alla
tabella 1/C dell'allegato 2, le regioni stabiliscono programmi per ridurre
l'inquinamento.
3. Se da un campionamento risulta che uno o piu' valori di parametri di cui alla
tabella 1/C dell'allegato 2, non sono rispettati, le autorita' competenti al
controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa
fortuita o ad altri fattori di inquinamento. In tali casi le regioni adottano
misure appropriate.
Articolo 16
(Deroghe)
1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare
ai requisiti alla tabella 1/C dell'allegato 2, in caso di condizioni
meteorologiche o geografiche eccezionali.
Articolo 17
(Norme sanitarie)
1. Le attivita' di cui agli articoli 14, 15 e 16 lasciano impregiudicata
l'attuazione delle norme sanitarie relative alla classificazione delle zone di
produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530
TITOLO III
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Capo I
Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di
risanamento
Articolo 18
(Aree sensibili)
1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'allegato 6.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate aree sensibili:
a) i laghi di cui all'allegato 6, nonche' i corsi d'acqua ad essi afferenti per
un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di
Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2
febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 1976, n.448;
d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell'Adige a
Pesaro e i Corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla
linea di costa;
e) i corpi idrici ove si svolgono attivita' tradizionali di produzione ittica
sostenibile che necessitano di tutela.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla
tutela di Venezia.
4. Sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato 6 e sentita l'Autorita' di
bacino, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuano
all'interno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non
costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni sulla base di criteri previsti dall'allegato 6 delimitano i bacini
drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.
6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono
soddisfare i requisiti dell'articolo 32 entro sette anni dalla identificazione.
Articolo 19
(Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all'allegato
7/A-I.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree
elencate nell'allegato 7/A-III.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla
base dei dati disponibili, e per quanto possibile sulla base delle indicazioni
stabilite nell'allegato 7/A-I, le regioni, sentita l'Autorita' di bacino,
possono individuare ulteriori zone vulnerabili ovvero, all'interno delle zone
indicate nell'allegato 7/A-III, le parti che non costituiscono zone
vulnerabili.
4. Almeno ogni quattro anni le regioni, sentita l'Autorita' di bacino, rivedono
o completano le designazioni delle zone vulnerabili per tener conto dei
cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione. A
tal fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di
controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il
periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui all'allegato 7/A-I, nonche'
riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali,
delle acque di transizione e delle acque marine costiere.
5. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 devono essere attuati i
programmi di azione di cui al comma 6, nonche' le prescrizioni contenute nel
codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le
politiche agricole in data 19.4.1999, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 102 del
4.5.1999.
6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto per le zone
designate ai sensi dei commi 2 e 3 ed entro un anno dalla data di designazione
per le ulteriori zone di cui al comma 4, le regioni, sulla base delle
indicazioni e delle misure di cui all'allegato 7/A-IV, definiscono ovvero
rivedono, se gia' posti in essere, programmi d'azione obbligatori per la tutela
e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine
agricola, e provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone
vulnerabili di cui ai commi 2 e 3 e nei successivi quattro anni per le zone di
cui al comma 4.
7. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di
buona pratica agricola, stabilendone le modalita, di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli
agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare entro quattro anni a decorrere dalla definizione o
revisione dei programmi di cui al comma 6, i necessari strumenti di controllo e
verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti
ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le
ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei
costi di attuazione delle misure stesse.
8. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione, i risultati
delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate devono
essere comunicati al Ministero dell'ambiente, secondo le modalita' indicate nel
decreto di cui all'articolo 3, comma 7. Al Ministero per le politiche agricole
e' data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona
pratica agricola di cui al comma 7, lettera a) nonche' degli interventi di
formazione e informazione.
9. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque il codice
di buona pratica agricola e' di raccomandata applicazione al di fuori delle
zone vulnerabili.
Articolo 20
(Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili)
1. Con le modalita' previste dall'articolo 19 e sulla base delle indicazioni
contenute nell'Allegato 7/B , le regioni identificano le aree di cui
all'articolo 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo
scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali
dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.
2. Le regioni e le autorita' di bacino verificano la presenza nel territorio di
competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccita', degrado del
suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla
desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione di bacino e
della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i
criteri previsti nel Piano d'Azione Nazionale di cui alla delibera CIPE del 22
dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
Articolo 21
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236)
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, e' sostituito dal seguente: "Articolo 4 (Aree di salvaguardia delle risorse
idriche)
1. Su proposta delle autorita' d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare
le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate
al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste
carattere di pubblico interesse, nonche' per la tutela dello stato delle
risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela
assoluta e zone di rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle
aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorita'
competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la
conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche
qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni
dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le disposizioni
dell'articolo 24 della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali
indennizzi per le attivita' preesistenti.".
2. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, e' sostituito dal seguente: "Articolo 5 (Zona di tutela assoluta)
1. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente
circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso
di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno
dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente
protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad
infrastrutture di servizio.".
3. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, e' sostituito dal seguente: "Articolo 6 (Zona di rispetto)
1. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante
la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da
tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e puo'
essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in
relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione
locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa. In particolare nella zona di
rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo
svolgimento delle seguenti attivita':
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che
l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno
specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle
colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della
vulnerabilita' delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e
strade; e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al
consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h)
gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro
di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di
rispetto ristretta.
2. Per gli insediamenti o le attivita' di cui al comma 1, preesistenti, ove
possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le
misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro
messa in sicurezza. Le regioni e le provincie autonome disciplinano,
all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attivita':
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere varie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
d) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura nei casi in
cui esista un piano regionale o provinciale di fertilizzazione.
e) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di fertilizzazione di cui
alla lettera c) del comma 1.
3. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di
raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.".
4. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, e' sostituito dal seguente: "Articolo 7 (Zone di protezione)
1. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle
regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono
adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato,
limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici,
agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali,
provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
2. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di
quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano,
all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.".
Capo II
Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico
Articolo 22
(Pianificazione del bilancio idrico)
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli
obiettivi di qualita' attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle
acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualita' delle stesse e a consentire
un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio
del bilancio idrico come definito dall'Autorita' di bacino, nel rispetto delle
priorita' della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni,
delle disponibilita', del minimo deflusso vitale, della capacita' di
ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili
con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Le autorita' competenti al rilascio delle concessioni di derivazione ed alla
vigilanza sulle stesse trasmettono alle autorita' di bacino competenti ogni
informazione utile in merito alla gestione della concessione evidenziando in
particolare le effettive quantita' derivate e le caratteristiche quantitative e
qualitative delle acque eventualmente restituite. Le autorita' di bacino
provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente secondo le modalita' di cui all'articolo 3 comma 7.
4. Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri
competenti e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le linee
guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei
criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del
minimo deflusso vitale.
5. Tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono regolate dall'autorita' concedente mediante la
previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi
idrici come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18
maggio 1989, n. 183, e dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.
36, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di' indennizzi da parte
della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone
demaniale di concessione.
6. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 le autorita' concedenti, a seguito del
censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico
provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o
limitazioni temporali o quantitative, senza che cio' possa dar luogo alla
corresponsione, di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta
salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
Articolo 23
(Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)
1. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.
275, e' sostituito dal seguente:
"Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole
derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente
interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione,
comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla
compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e,
anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo
sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine
senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in
senso favorevole.".
2. Il comma 1 dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, cosi'
come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275,
e' sostituito dal seguente:
"1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli
7 e 8, e' preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze
concesse o richieste presenti la piu' razionale utilizzazione delle risorse
idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei
concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione,
evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate
all'uso potabile;
b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione
all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;
d) la quantita' e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a quella
prelevata.
1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso,
garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di
qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per usi
industriali e' altresi' preferita quella del richiedente che aderisce al
sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/93 del
Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore
industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit."
3. L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e'
sostituito dal seguente:
"Articolo 12-bis
1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, l'utilizzo di risorse
riservate al consumo umano puo' essere assentito per usi diversi solo nel caso
di ampia disponibilita' delle risorse predette o di accertata carenza
qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal
caso il canone di utenza per uso diverso da quello potabile e' triplicato.
2. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti
in serie con gli inpianti di acquedotto.
3. Il provvedimento di concessione e' rilasciato solo se non pregiudica il
mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il
corso d'acqua interessato, se e' garantito il minimo deflusso vitale e se non
vi e' possibilita' di riutilizo di acque reflue depurate o provenienti dalla
raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo e' economicamente
insostenibile. La quantita' di acqua concessa e' commisurata alla possibilita'
di risparmio, di riutilizzo o riciclo della risorsa. Nelle condizioni del
disciplinare devono essere fissate, ove tecnicamente possibile, la quantita' e
le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente nei casi di
prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la
capacita' di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di
intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del
controllo del miglior regime delle acque.".
4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 e' sostituito dal
seguente: "Articolo 17
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dall'articolo 28, commi 3 e 4,
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' vietato derivare o utilizzare acqua
pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorita'
competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione
competente dispone l'immediata cessazione dell'utenza abusiva ed il
contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti
dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di
particolare tenuita' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione prevista dal presente
articolo, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n.689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai
canoni non corrisposti.".
5. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775.
6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua
pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto alla data di entrata in
vigore del presente decreto, la sanzione di cui all'articolo 17, del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, e'
ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in
sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze
regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della domanda
di concessione in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire, fermo restando
l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere
dell'autorita' concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione
qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di qualita'.
7. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
come modificato dal comma 1 dell'articolo 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto disposto dal secondo comma, tutte le concessioni di derivazione
sono temporanee. La durata delle concessioni ad eccezione di quelle di grande
derivazione idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto dall'art.
36 della legge del 24 aprile 1998, n. 128, e relativi decreti legislativi di
attuazione della direttiva 96/92/CE, non puo' eccedere i trenta anni ovvero
quaranta per uso irriguo.".
8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione gia' concesse.
Ove le stesse, per effetto del medesimo comma 7 risultino scadute, possono
continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purche'
venga presentata domanda di rinnovo entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fatta salva l'applicazione di quanto previsto
all'articolo 22.
9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e' inserito il seguente:
"Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle
tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica,
della quantita' minima necessaria' alla coltura stessa, prevedendo se
necessario specifiche modalita' di irrigazione; le stesse sono assentite o
rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua
attraverso le strutture consortili gia' operanti sul territorio.".
Articolo 24
(Acque minerali naturali)
1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque
di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e
distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del piano di tutela.
Articolo 25
(Risparmio idrico)
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure
necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad
incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili.
2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' sostituito
dal seguente:
"1. Le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la riduzione dei
consumi e l'eliminazione degli sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di
acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
b) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e
produttivi di, rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine
dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
c) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio
idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
d) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unita'
abitativa nonche' contatori differenziati per le attivita' produttive e del
settore terziario esercitate nel contesto urbano;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati per
le acque piovane e perle acque reflue.". 3.
3. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dopo il comma 1, e' inserito
il seguente:
"1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto
urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, prevedono
reti duali al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonche' tecniche di
risparmio della risorsa. Il comune rilascia la concessione edilizia se il
progetto prevede l'installazione di contatori per ogni singola unita'
abitativa, nonche' il collegamento a reti duali ove gia' disponibili.".
4. All'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "ed in funzione del contenimento del consumo.".
5. Le regioni, sentita le autorita' di bacino, approvano specifiche norme sul
risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla
corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli
effettivi emungimenti.
Articolo 26
(Riutilizzo dell'acqua)
1. All'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n.36, dopo il comma 4, e', in
fine, aggiunto il seguente:
"4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o gia'
usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali e' ridotta in
funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o gia' usata. La
riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto
della quantita' di acqua riutilizzata e della quantita' delle acque primarie
impiegate.".
2. L'articolo 6 della legge 5 gennaio 1994, n.36, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 6. (Modalita' per il riutilizzo delle acque reflue)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le
politiche agricole, della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei lavori pubblici e d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano sono definite norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e
il riutilizzo delle acque reflue depurate mediante le quali sono in
particolare:
a) indicate le migliori tecniche disponibili per la progettazione e
l'esecuzione delle infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche emanate ai
sensi del comma l;
b) indicate le modalita' del coordinamento interregionale anche al fine di
servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione di
acque reflue;
c) previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti di
riciclo o riutilizzo.".
3. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
come sostituito dal comma 2, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e d'intesa la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalita' per l'applicazione
della riduzione di canone prevista dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e d),
della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Capo III
Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi
Articolo 27
(Reti fognarie)
1. Gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue
urbane:
a) entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15.000;
b) entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti
compreso tra 2.000 e 15.000.
2. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate
"aree sensibili" gli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti devono
essere provvisti di rete fognaria.
3. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si
effettuano adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi,
tenendo conto in particolare:
a) del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
b) della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
c) della limitazione del l'inquinamento delle acque recipienti, dovuto a
tracimazioni causate da piogge violente.
4. Per i nuclei abitativi isolati, ovvero laddove la realizzazione di una rete
fognaria non sia giustificata o perche' non presenterebbe vantaggi dal punto di
vista ambientale o perche' comporterebbe costi eccessivi, le regioni
identificano sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati adeguati
secondo i criteri di cui alla delibera indicata al comma 7 dell'articolo 62,
che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi
di adeguamento.
Articolo 28
(Criteri generali della disciplina degli scarichi)
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di
emissione previsti nell'allegato 5.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia,
tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche
disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui
all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantita'
massima per unita' di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi
o famiglie di sostanze affini. Per le sostanze indicate nelle tabelle 1, 2, 5 e
3/A dell'allegato 5, le regioni non possono stabilire valori limite meno
restrittivi di quelli fissati nel medesimo allegato 5.
3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte
dell'autorita' competente per il controllo nel punto assunto per la
misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3
dell'articolo 34, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione
in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonche' in
fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare
all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per
l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
Essa puo' richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai
numeri 2, 4, 5, 12, 15 e 16 della tabella 5 dell'allegato 5, subiscano un
trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti
mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non e'
comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o
prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le
sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della tabella 5
dell'allegato 5, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per
adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto. L'autorita' competente, in
sede di autorizzazione puo' prescrivere che lo scarico delle acque di
raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia
separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino
parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina
dello scarico e' fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi
di qualita' del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono
essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle
prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale
sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 38 e salva diversa normativa regionale,
ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate
alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative
equivalenti, nonche' le acque reflue provenienti da:
a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla
silvicoltura;
b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro
di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attivita' di allevamento e
di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli
effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
c) imprese dedite alle attivita' di cui ai punti a) e b) che esercitano anche
attivita' di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola,
inserita con carattere di normalita' e complementarieta' funzionale nel ciclo
produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due
terzi esclusivamente dall'attivita' di coltivazione dei fondi di cui si abbia a
qualunque titolo la disponibilita';
d) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si
caratterizzino per una densita' di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per
metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata
d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e
successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono all'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente le informazioni relative alla funzionalita' dei
depuratori, nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalita'
indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7.
9. Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo
stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni una relazione sulle
attivita' di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro
competenza, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 3,
comma 7.
10. Le autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti
di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il
risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il recupero come
materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilita' di ricorrere a
strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti
amministrativi e di fissare limiti agli scarichi in deroga alla disciplina
generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure
necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualita'.
Articolo 29
(Scarichi sul suolo)
1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo
fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 27, comma 4;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia
accertata l'impossibilita' tecnica o l'eccessiva onerosita' a fronte dei
benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali,
purche' gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione
fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 28, comma 2. Sino
all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di
emissione della tabella 4 dell'allegato 5;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali
nonche' dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purche' i relativi
fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non
comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilita' dei suoli.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo
autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in
conformita' alla normativa previgente devono, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, essere convogliati in corpi idrici
superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformita'
alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, cosi' come sostituito dall'articolo 26, comma 2.
In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo
scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1, autorizzati prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, devono conformarsi ai limiti della
tabella 4 dell'allegato 5 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Sino a tale data devono, essere rispettati i limiti della
tabella 3 dell'allegato 5 ovvero, se piu' restrittivi, i limiti fissati dalle
normative regionali vigenti. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul
suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5.
Articolo 30
(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)
1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 l'autorita' competente, dopo indagine
preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque
utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave
o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi
comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 il Ministero dell'ambiente per i
giacimenti a mare e le regioni per i giacimenti a terra possono altresi'.
autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle
unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti
ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano
contenuto idrocarburi, indicando le modalita' dello scarico. Lo scarico non
deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per
qualita' e quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi.
Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle
precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano
raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. Per le perforazioni in mare con le quali e' svolta attivita' di prospezione,
ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi, lo
scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalita' previste dal
decreto del Ministro dell'ambiente in data 28 luglio 1994, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 190 del 16 agosto 1994, e successive modifiche, purche'
la concentrazione di idrocarburi sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a
mare e' progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unita'
geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non piu' produttivi, e deve
avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3.
5. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui al comma 4, e' autorizzato
previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza
di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
6. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 4 e 5, gli scarichi nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere convogliati in
corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al
riutilizzo o all'utilizzazione agronomica entro tre anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi
indicati, l'autorizzazione allo scarico e' a tutti gli effetti revocata.
Articolo 31
(Scarichi in acque superficiali)
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono
rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 28,
commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualita'.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie,
provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti
in acque dolci ed in acque di transizione e gli scarichi provenienti da
agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque
marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformita'
con le indicazioni dell'allegato 5, entro il 31 dicembre 2005.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un
trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformita' con le
indicazioni dell'allegato 5 e secondo le seguenti cadenze temporali:
a) entro il 31 dicembre 2000 per gli scarichi provenienti da agglomerati con
oltre 15.000 abitanti equivalenti;
b) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi provenienti da agglomerati con un
numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000;
c) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed in acque di
transizione, provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti
compreso tra 2.000 e 10.000.
4. Gli scarichi previsti al commi 2 e 3 devono rispettare, altresi', i
valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.
5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie
provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti,
tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di qualita'.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d'alta montagna,
al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, dove a causa delle basse
temperature e' difficile effettuare un trattamento biologico efficace possono
essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3,
purche' studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni
negative sull'ambiente.
Articolo 32
(Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili)
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 28, commi 1 e 2, le acque reflue
urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che
scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere
sottoposte ad un trattamento piu' spinto di quello previsto dall'articolo 31,
comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell'allegato 5.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in
cui puo' essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico
complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane e' pari almeno al 75% per il fosforo totale ovvero per almeno il 75% per
l'azoto totale.
3. Le regioni individuano tra gli scarichi provenienti dagli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti
afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di
tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in
funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici
ricettori.
Articolo 33
(Scarichi in reti fognarie)
1. Ferma restando l'inderogabilita' dei valori-limite di emissione per le
sostanze della tabella 5 dell'allegato 5, gli scarichi di acque reflue
industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme
tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite di emissione
emanati dai gestori dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane in
conformita' ai criteri emanati dall'autorita' d'ambito, in base alla
caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della
disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi
dell'arlicolo 28, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono
sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati dal gestore
dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.
Articolo 34
(Scarichi di sostanze pericolose)
1. Tenendo conto della tossicita', della persistenza e della bioaccumulazione
della sostanza considerata nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico,
l'autorita' competente in sede di rilascio dell'autorizzazione puo' fissare, in
particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la
compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di
emissione piu' restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1
e 2.
2. Per le sostanze indicate ai numeri 2, 4, 5,12, 15 e 16 della tabella 5
dell'allegato 5, le autorizzazioni stabiliscono altresi' la quantita' massima
della sostanza espressa in unita' di peso per unita' di elemento caratteristico
dell'attivita' inquinante e cioe' per materia prima o per unita' di prodotto,
in conformita' con quanto indicato nella stessa tabella.
3. Per le acque di processo contenenti le sostanze delle tabelle 3/A e 5
dell'allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato
subito dopo l'uscita dallo stabilimento, o dall'impianto di trattamento che
serve lo stabilimento medesimo. L'autorita' competente puo' richiedere che tali
scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come
rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche e integrazioni.
4. L'autorita' che rilascia l'autorizzazione per le sostanze della tabella 3/A
dell'allegato 5, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli
scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla
Commissione europea.
Capo IV
Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici
Articolo 35
(Immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo e attivita' di
posa in mare di cavi e condotte)
1. Al fine della tutela dell'ambiente marino ed in conformita' alle disposizioni
delle convenzioni internazionali vigenti in materia, e' consentita l'immersione
deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque
del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri
e terrapieni costieri, dei seguenti materiali:
a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei
emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo,
ove ne sia dimostrata la compatibilita' ambientale e l'innocuita';
c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto
durante l'attivita' di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1,
lettera a), e' rilasciata dall'autorita' competente solo quando e' dimostrata,
nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilita' tecnica o economica del loro
utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento
alternativo in conformita' alle modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e
della navigazione e per le politiche agricole, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. L'immersione in, mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), e' soggetta
ad autorizzazione con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione
di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento
della cubatura delle opere preesistenti, e' dovuta la sola comunicazione
all'autorita' competente.
4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non e'
soggetta ad autorizzazione.
5. L'attivita' di posa in mare di cavi e condotte e' soggetta ad autorizzazione
regionale rilasciata, in conformita' alle modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Articolo 36
(Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituii da acque reflue)
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 e' vietato l'utilizzo degli impianti di
trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, la competente autorita' in relazione a particolari
esigenze e nei limiti della capacita' residua di trattamento puo' autorizzare
il gestore di impianti di trattamento di acque reflue allo smaltimento di
rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di
depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato e', comunque, autorizzato ad
accettare rifiuti costituiti da acque reflue negli impianti di trattamento di
cui al comma 1 purche':
a) gli impianti abbiano caratteristiche e capacita' depurativa adeguata e
rispettino comunque i valori limite di cui all'articolo 28 comma 1 e 2;
b) rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
c) provengano da scarichi di acque reflue domestiche o industriali, prodotti
nel medesimo ambito territoriale ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n.
36.
4. Allo smaltimento dei rifiuti costituiti da acque reflue, di cui al presente
articolo, si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui
all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
5. Il produttore ed il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue sono
tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del decreto
legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
Il gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti, costituiti da acque reflue
e' soggetto agli obblighi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del 5
febbraio 1997, n. 22.
Articolo 37
(Impianti di acquacoltura e piscicoltura)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per le
politiche agricole, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e, previa intesa con Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto
sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura e di piscicoltura.
Articolo 38
(Utilizzazione agronomica)
1. L'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento zootecnico e'
soggetta a comunicazione da effettuare almeno trenta giorni prima dell'inizio
di tali attivita' alle autorita' competenti che, nel medesimo termine, possono
dare le opportune prescrizioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per le
politiche agricole, con proprio decreto, di concerto con i Ministri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita'
e dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce le modalita' per la comunicazione, i criteri per il controllo, le
norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento,
delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto
dalla legge il novembre 1996, n. 574, e delle acque reflue provenienti da
allevamenti ittici e da aziende agricole e agroalimentari anche ai fini delle
eventuali prescrizioni di cui al comma 1.
3. Salvo diversa disciplina regionale, il comune ordina la sospensione
dell'attivita' di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato
rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite.
Articolo 39
(Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne)
1. Le regioni disciplinano i casi in cui puo' essere richiesto, che le acque di
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non recapitanti in reti fognarie
siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per
particolari stabilimenti nei quali vi sia il rischio di deposizione di sostanze
pericolose sulle superfici impermeabili scoperte.
Articolo 40
(Dighe)
1. Le regioni adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle
acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in
impianti di potabilizzazione, nonche', delle acque derivanti da sondaggi o
perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di
idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli
obiettivi di qualita' di cui al Titolo II.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacita' di invaso e la
salvaguardia sia della qualita' dell'acqua invasa, sia del corpo recettore, le
operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate
sulla base di un progetto di gestione di ciascun impianto. Il progetto di
gestione e' finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette
operazioni connesse con le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto
sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema
acquatico, delle attivita' di pesca e delle risorse idriche invasate e
rilasciate a valle dello sbarramento durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresi' eventuali modalita' di manovra
degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo
ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del
Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la
sicurezza di persone e cose.
4. Il progetto di gestione di cui al comma 2, e' predisposto dal gestore sulla
base dei criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del
Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria del commercio
e dell'artigianato, per le politiche agricole e il Ministro delegato della
Protezione Civile, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il progetto di gestione e' approvato dalle regioni, con eventuali
prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, sentiti, ove necessario,
gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; e' trasmesso al
Registro italiano dighe per l'inserimento come parte integrante del foglio
condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363, e relative
esposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e
diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia
intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando
il potere di tali enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale
termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore e' autorizzato ad eseguire le
operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformita' ai limiti
indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti ai sensi dell'articolo
89, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le
amministrazioni determinano specifiche modalita' ed importi per favorire lo
sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti sono tenuti a presentare il progetto di cui
al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino
all'approvazione o alla operativita' del progetto di gestione, e comunque non
oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
4, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell'articolo 17 del
decreto del' Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363, volte a
controllare la funzionalita' degli organi di scarico, sono svolte in
conformita' ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, schiacciamento e sfangamento degli invasi non devono
pregiudicare gli usi in alto a valle dell'invaso, ne' il rispetto degli
obiettivi di qualita' ambientale e degli obiettivi di qualita' per specifica
destinazione.
Articolo 41
(Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)
1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio
1904, n. 523, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della
vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con
funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di
stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversita' da
contemperarsi con le esigenze di funzionalita' dell'alveo, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano gli
interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti
nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune
comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da
ragioni di tutela della pubblica incolumita' e la realizzazione di impianti di
smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione
prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per
gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumita'.
3. Per garantire le finalita' di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi,
dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione
allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o
comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree
demaniali siano gia' comprese in aree naturali protette statali o regionali
inserite nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c),
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la concessione e' gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5
gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
TITOLO IV
STRUMENTI DI TUTELA
Capo I
(Piani di tutela delle acque)
Articolo 42
(Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi
dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica)
1. Al fine di garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla
redazione del piano di tutela, le regioni provvedono ad elaborare programmi di
rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino
idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle indicazioni
di cui all'allegato 3 e sono resi operativi entro il 31 dicembre 2000 e sono
aggiornati ogni sei anni.
3. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui al comma 1, le
amministrazioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni gia'
acquisite, con particolare riguardo a quelle preordinate alla redazione dei
piani di risanamento delle. acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319,
nonche' a quelle previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
Articolo 43
(Rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici)
1. Le regioni elaborano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato
qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno
di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle indicazioni
di cui all'allegato 1 e resi operativi entro il 31 dicembre 2000. Tali
programmi devono essere integrati con quelli gia' esistenti per gli obiettivi a
specifica destinazione stabiliti in conformita' all'allegato 2.
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle
informazioni raccolte e la loro compatibilita' con il Sistema informativo
nazionale dell'ambiente, nell'esercizio delle rispettive competenze, le regioni
possono promuovere accordi di programma con le strutture definite ai sensi
dell'articolo 92 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, con
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, le agenzie regionali e
provinciali dell'ambiente, le province, le autorita' d'ambito, i consorzi di
bonifica e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere
definite altresi' le modalita' di standardizzazione dei dati e di interscambio
delle informazioni.
Articolo 44
(Piani di tutela delle acque)
1. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del
piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6 ter, della legge 18
maggio 1989, n. 183, ed e' articolato secondo le specifiche indicate
nell'allegato 4.
2. Entro il 31 dicembre 2001 le autorita' di bacino di rilievo nazionale ed
interregionale, sentite le province e le autorita' d'ambito, definiscono gli
obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle
acque, nonche' le priorita' degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le
regioni, sentite le province, previa adozione delle eventuali misure di
salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle
competenti autorita' di bacino.
3. Il piano di tutela contiene oltre agli interventi volti a garantire il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le
misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per specifica
destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti
specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e
coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative
priorita';
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti; g) gli
interventi di bonifica dei corpi idrici.
5. Entro 90 giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le autorita'
di bacino nazionali o interregionali verificano la conformita' del piano agli
obiettivi e alle priorita' del comma 2 esprimendo parere vincolante. Il piano
di tutela e' approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non
oltre il 31 dicembre 2004.
6. Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei mesi
dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
Capo II
Autorizzazione ag1i scarichi
Articolo 45
(Criteri generali)
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita da cui origina lo
scarico. Ove tra piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per
l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle
attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al consorzio
medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli consorziati e del
gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle
disposizioni del presente decreto. Si applica l'articolo 62, comma 11, secondo
periodo, del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti
fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane,
e' definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 28,
commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie
sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del
servizio idrico integrato. Per gli insediamenti le cui acque reflue non
recapitano in reti fognarie il rilascio della concessione edilizia e'
comprensiva dell'autorizzazione dello scarico.
5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi
degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al
loro avvio.
6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e'
presentata alla provincia ovvero al comune se lo scarico e' in pubblica
fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta giorni dalla recezione
della domanda.
7. L'autorizzazione e' valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno
prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico puo'
essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni
contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo
provvedimento, se la domanda di rinnovo e' stata tempestivamente presentata.
Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 34, il
rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla
data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovra' cessare
immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 puo' prevedere per
specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad
autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.
8. Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre
120 giorni ovvero in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene
conto del periodo di portata nulla e della capacita' di diluizione del corpo
idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacita'
autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua
localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato,
l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte garantire
che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse,
siano effettuati in conformita' alle disposizioni del presente decreto e senza
pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli
e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione
previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita'
competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto
a versare, a titolo di deposito quale condizione di procedibilita' della
domanda. L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede alla
liquidazione definitiva delle spese sostenute.
11. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a
ristrutturazione o la cui attivita' sia trasferita in altro luogo deve essere
richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.
Articolo 46
(Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve
essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e
qualitative dello scarico, della quantita' di acqua da prelevare nell'anno
solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del
controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese
le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di
misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei
mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico,
nonche' dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire
il rispetto dei valori limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, la
domanda di cui al comma 1 deve altresi' indicare:
a) la capacita' di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta
la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di
cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico.
La capacita' di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima
capacita' oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative
giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo
produttivo.
Articolo 47
(Approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane)
1. Salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, le
regioni disciplinano le modalita' di approvazione dei progetti degli impianti
di depurazione di acque reflue urbane che tengono conto dei criteri di cui
all'allegato 5 e della corrispondenza tra la capacita' dell'impianto e le
esigenze delle aree asservite, nonche' delle modalita' delle gestioni che
devono assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi, e definiscono
le relative fasi di, autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio
dell'impianto ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali.
Articolo 48
(Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 99, e successive modifiche, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque
reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti. I fanghi devono essere
riutilizzati ogni qualvolta cio' risulti appropriato.
2. E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci
e salmastre.
3. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave,
scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi e' autorizzato ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, lettera p-bis) del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 e deve comunque cessare entro il 2003. Fino a tale data le
quantita' totali di materie tossiche, persistenti ovvero bioaccumulabili,
devono essere progressivamente ridotte. In ogni caso le modalita' di
smaltimento devono rendere minimo l'impatto negativo sull'ambiente.
Capo III
Controllo degli scarichi
Articolo 49
(Soggetti tenuti al controllo)
1. L'autorita' competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un
programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema
di controlli preventivi e successivi.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica
fognatura l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 26 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalita'
previste nella convenzione di gestione.
Articolo 50
(Accessi ed ispezioni)
1. Il soggetto incaricato del controllo e' autorizzato a effettuare le
ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei
valori limite di' emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti
autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla
formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico e' tenuto a fornire le
informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo
scarico.
Articolo 51
(Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico)
1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V,
in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico,
l'autorita' competente al controllo procede, secondo la gravita'
dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine, entro il quale devono essere eliminate
le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;'
c) alla revoca del l'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
Articolo 52
(Controllo degli scarichi di sostanze pericolose)
1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A e alla
tabella 5 dell'allegato 5, l'autorita' competente nel rilasciare
l'autorizzazione puo' prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di
strumenti di controllo in automatico, nonche' le modalita' di gestione degli
stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a
disposizione dell'autorita' competente al controllo per un periodo non
inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
Articolo 53
(Interventi sostitutivi)
1. Nel caso in cui non vengano effettuati i controlli ambientali previsti dal
presente decreto, il Ministro dell'ambiente diffida la regione a provvedere nel
termine di sei mesi ovvero nel termine imposto dalle esigenze di tutela
sanitaria e ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede il
Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in via
sostitutiva, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.
2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro dell'ambiente nomina un
commissario ad acta che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti
previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine
dell'organizzazione del sistema dei controlli.
TITOLO V
SANZIONI
Capo I
Sanzioni amministrative e danno ambientale
Articolo 54
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno
scarico ovvero di una immissione occasionale, supera i valori limite di
emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5, ovvero i diversi valori
limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 28, comma 2, ovvero quelli
fissati dall'autorita' competente a norma dell'articolo 34, comma 1, e' punito
con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi ovvero immissioni
occasionali recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche
destinate al consumo umano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236, cosi' come modificato dall'articolo 21 ovvero in corpi
idrici posti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, si
applica la sanzione amministrativa non inferiore a lire trenta milioni.
2. Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di
reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 45, ovvero continui ad effettuare o
mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o
revocata, e' punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire
cento milioni. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad
uso abitativo la sanzione e' da uno a cinque milioni.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua o mantiene uno
scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di
autorizzazione, ovvero per gli scarichi di cui all'articolo 33, comma 1, le
prescrizioni regolamentari e le altre norme tecniche fissate, dall'ente
gestore, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due
milioni a lire venticinque milioni.
4. Si applica la sanzione prevista al comma 3 a chi effettuando al momento
all'entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue autorizzati
in base alla normativa previgente, non ottempera alle disposizioni di cui
all'articolo 62, comma 12.
5. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei
controlli in automatico ovvero l'obbligo di conservazione dei risultati degli
stessi, di cui al comma 1 dell'articolo 52, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire venticinque milioni.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua l'immersione, in
mare dei materiali indicati all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), ovvero
svolge l'attivita' di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza
autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due
milioni a lire venti milioni.
7. Chiunque applica al terreno degli effluenti zootecnici senza aver effettuato
tempestivamente la comunicazione prescritta dall'articolo 38, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, da lire un milione a lire
cinque milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire dieci milioni a chiunque non osserva le prescrizioni impartite
dalle autorita' competente ai sensi dell'articolo 38, comma 1, ovvero non
ottempera all'ordine di sospensione dell'attivita' impartito a norma
dell'articolo 38, comma 3.
8. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato non osserva il divieto di
smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 48, comma 2, e' punito con 14
Sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
9. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da
parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 28,
commi 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni.
10. Salva che il fatto non costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni,
chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso sghiaiamento o sfangamento
delle dighe, supera i limiti o non osserva le altre prescrizioni contenute
nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 40,
comma 2;
b) effettua le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di
gestione.
Articolo 55
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236)
1. Il comma 3 dell'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236, e' sostituito dal seguente:
"3. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attivita' e destinazioni
vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui
all'articolo 18 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire dieci milioni."
2. Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della repubblica 24
maggio 1988, n.236, e' cosi' modificato:
"4. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 15 sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.".
Articolo 56
(Competenza e giurisdizione)
1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in
materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie provvede la regione o la provincia autonoma
nel cui territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni
previste dall'articolo 54, commi 8 e 9, per le quali e' competente il comune,
salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorita'.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui
al comma 1 e' esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore del presente
decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di
archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti
agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Articolo 57
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal
presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere
riassegnate ai capitoli di spesa destinati alle opere di' risanamento e di
riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla
ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di
risanamento.
Articolo 58
(Danno ambientale, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
1. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle
disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al
sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo
concreto ed attuale di inquinamento ambientale, e' tenuto a procedere a proprie
spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali e' derivato il danno
ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' fatto salvo
il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la
bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno di
cui al comma 2, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non
inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa,
ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata
irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di
cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria, ha
luogo calcolando quattrocentomila lire, per un giorno di pena detentiva. In
caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento
di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, la cancelleria del giudice
che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero
dell'ambiente. Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 56 danno prontamente
notizia dell'avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero
dell'ambiente al fine del recupero del danno ambientale.
4. Chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, e' punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni.
Capo II
Sanzioni penali
Articolo 59
(Sanzioni penali)
1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali,
senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi
dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto
da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici
milioni.
2. Alla stessa pena stabilita al comma 1, soggiace chi effettuando al momento di
entrata in vigore della presente decreto scarichi di acque reflue industriali
autorizzati in base alla normativa preveggente non ottempera alle disposizioni
di cui all'art. 62, comma 12.
3. Quando le condotte descritte ai commi 1 e 2 riguardano gli scarichi di acque
reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e
nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5, la pena
e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.
4. Chiunque effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle tabelle. 5 e 3A dell'allegato 5 senza osservare le prescrizioni
dell'autorizzazione, ovvero le' altre prescrizioni richieste dall'autorita'
competente a norma dell'articolo 34, comma 3, e' punito con l'arresto sino a
due anni.
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di' acque reflue industriali,
ovvero da una immissione occasionale, supera i valori limite fissati nella
tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5
ovvero i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o delle province
autonome, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite
fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si applica
l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda a lire dieci milioni a lire
duecento milioni.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al gestore di impianti di
depurazione che, per dolo o per grave negligenza, nell'effettuazione dello
scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma.
7. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 10, comma 5, ovvero dell'articolo 12, comma 2, e' punito
con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni.
8. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 29 e 30 e'
punito con l'arresto sino a tre anni.
9. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo
15, commi 2 e 3, dirette ad assicurare il raggiungimento ovvero il ripristino
degli obiettivi di qualita' delle acque designate ai sensi dell'articolo 14,
ovvero non ottempera ai provvedimenti adottati dall'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 14, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da lire sette milioni a lire settanta milioni.
10. Nei casi previsti dal comma 7, il Ministro della sanita' e dell'ambiente,
nonche' la regione e la provincia autonoma competente, ai quali sono inviati
copia delle notizie di reato, possono indipendentemente dall'esito del giudizio
penale, disporre, ciascuno per quanto di competenza, la sospensione in via
cautelare dell'attivita' di molluschicoltura e, a seguito di sentenza di
condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale definitive, valutata la gravita' dei fatti, disporre la
chiusura degli impianti.
11. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico
nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o
materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi
delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in
materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere
resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si
verificano naturalmente in mare. Resta fermo, in quest'ultimo caso l'obbligo
della preventiva autorizzazione da parte dell'autorita' competente.
Articolo 60
(Obblighi del condannato)
1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nel presente decreto, o con
la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato
al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino di cui all'articolo 58.
Articolo 61
(Circostanza attenuante)
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione,
ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste
nel presente titolo sono diminuite dalla meta' a due terzi.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 62
(Norme transitorie e finali)
1. Il presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive
comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualita' delle acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile;
b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose scaricate nell'ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque dolci che richiedono
protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei
campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate
alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee
all'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per
gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per
gli scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per
gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello
dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualita' per
gli scarichi di esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell'allegato IIl della
direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita'
per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1
dell'allegato della direttiva 76/464/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE
concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di
talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I della direttiva
76/464/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto
riguarda alcuni requisiti dell'allegato I.
2. Le previsioni del presente decreto possono essere derogate solo
temporaneamente e in caso di comprovate circostanze eccezionali, per motivi di
sicurezza idraulica volti ad assicurare l'incolumita' delle popolazioni.
3. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di
adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi
dell'articolo 28, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa del
Presente decreto e nei piani di tutela di cui all'articolo 44, comma 3.
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 della legge 24 aprile 1998,
n.128 e relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE.
5. L'abrogazione degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319,
cosi' come modificato ed integrato, quest'ultimo dall'articolo 2, commi 3 e
3-bis, del decreto legge 17 marzo 1995, n.79, convertito, con modificazioni,
della legge 17 maggio 1995, n.172, ha effetto dall'applicazione della tariffa
del servizio idrico integrato di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 5
gennaio 1994, n. 36.
6. Il canone o diritto di cui all'articolo 16 della legge 10 maggio 1976, n.
319, e successive modificazioni continua ad applicarsi in relazione ai
presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione del
tributo ad opera del presente decreto. Per l'accertamento e la riscossione si
osservano le disposizioni relative al tributo abrogato.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad
applicarsi le norme tecniche di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 48 del 21
febbraio 1977.
8. Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni
abrogate con l'articolo 63 restano in vigore, ove compatibili con gli allegati
al presente decreto e fino all'adozione di specifiche normative in materia.
9. Le aziende agricole esistenti tenute al rispetto del codice di buona pratica
agricola ai sensi dell'articolo 19, comma 5, devono provvedere all'adeguamento
delle proprie strutture entro due anni dalla data di designazione delle zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola.
10. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 38, le attivita' di
utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i
titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso
di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione e' stato introdotto dalla
presente normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono
alla richiesta di autorizzazione in conformita' alla presente normativa allo
scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in
vigore del presente decreto.
12. Coloro che effettuano scarichi gia' esistenti di acque reflue, sono
obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di
accettabilita' stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie
ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque,
tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dalle
regioni, dall'ente gestore delle fognature e dalle altre autorita' competenti
in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e
alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto gia'
previsto dalla normativa previgente.
13. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o
minori entrate a carico del bilancio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dal comma 14.
14. Le regioni, le provincie autonome e gli enti attuatori provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto anche sulla base di risorse
finanziarie definite da successive disposizioni di finanziamento nazionali e
comunitarie.
15. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, cosi' come sostituito
dall'articolo 8, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le parole:
"tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991
concernente il trattamento delle acque reflue urbane" sono sostituite dalle
seguenti: "tenendo conto del decreto legislativo recante disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti dalle fonti agricole,".
Articolo 63
(Abrogazione di norme)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme contrarie
o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:
- legge 10 maggio 1976, n. 319;
- legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
- legge 24 dicembre 1979, n. 650;
- legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione in legge, con modificazioni del
decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
- decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 315;
- legge 25 luglio 1984, n. 381 di conversione in legge con modificazioni del
decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
- gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71 di conversione in legge,
con modificazioni, del detreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16;
- decreto legislativo 25 gennaio, 1992, n. 130;
- decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 131;
- decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 132;
- decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 133;
- articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408;
- articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552;
- legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 1995, n.79.
2. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti finanziari derivanti dai
provvedimenti di cui al comma 1.
ELENCO ALLEGATI
1. Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di
qualita' ambientale.
2. Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale.
3. Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi
dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica.
4. Contenuti dei piani di tutela dei bacini idrografici.
5. Limiti di emissione degli scarichi idrici.
6. Criteri per la definizione delle aree sensibili.
7. Zone vulnerabili.
(Si omette il testo degli allegati)
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